Elementi obbligatori previsto per un regolare contratto di traslochi - D.Leg.286/2005
Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.
Il contratto di trasporto è l’accordo stipulato fra il committente e il vettore, in cui il primo
incarica il secondo di effettuare un trasporto di merce. Può essere stipulato in forma scritta
oppure in forma non scritta (per esempio consegnare fisicamente la merce ad un vettore,
chiedendogli di consegnarla in un dato luogo e pattuendo un compenso, equivale a
stipulare un contratto in forma non scritta).
Il D. Leg. 286/2005 specifica gli elementi obbligatori previsti per il contratto di trasporto.
Devono infatti comparire sul contratto:
a) nome e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore;
b)il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle
indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al
trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di
riconsegna della stessa al destinatario;
f) i tempi massimi per i carico e lo scarico della merce trasportata.
Inoltre, il contratto di trasporto può contenere elementi facoltativi, come termini
temporali per la riconsegna della merce o istruzioni aggiuntive del committente o dei
soggetti di cui alla lettera a) dell’elenco degli elementi obbligatori. Queste istruzioni
possono risultare fondamentali per l’applicazione al committente e al caricatore del
concorso alle eventuali violazioni al codice della strada compiute dal conducente.
Attenzione. Il D.leg 286/2005 all’art. 6, Comma 6 specifica che in assenza di anche solo
uno degli elementi obbligatori sopraindicati, il contratto di trasporto si considera non
stipulato in forma scritta.
Attenzione. Non c’è obbligo per il conducente di avere il contratto di trasporto a bordo
del veicolo. Se è a bordo ed è completo di tutti i dati (gli stessi che devono essere contenuti
nella SDT cfr. 3.1.2) si considera equipollente alla SDT. Qualora non sia a bordo, è
obbligatoria la presenza a bordo di una dichiarazione del committente che il contratto è
stato stipulato in forma scritta. Infatti, in assenza di questa dichiarazione, e in assenza di
istruzioni fornite al vettore, sempre in forma scritta, il Committente sarà responsabile in
automatico per le violazione agli artt. 142 e 174 cds da parte del conducente.
Attenzione. La circolare ministeriale26 ha chiarito definitivamente che il contratto di
trasporto, se stipulato in forma scritta, e se esibito al posto della SDT, può anche non
recare la data certa.(cfr. cap.4), obbligatoria per i contratti di trasporto forniti in un
momento successivo a quello dell’accertamento. “Nel caso in cui la copia del contratto
esibita all'atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti
26 Circolare Ministeriale congiunta del 6 agosto 2009 300/A/10029/09/108/44 del Ministero dell’Interno e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti “Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda
di trasporto. Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per
disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come
data certa secondo le modalità individuate dalla circolare del 17.7.2009 (cfr. cap.4),
l'agente accertatore provvedere alla certificazione della stessa mediante apposita
annotazione.”
NOTE PER L’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE:
In occasione di controlli stradali, gli operatori di polizia stradale avranno cura di annotare
sul contratto di trasporto la data e l'ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato,
sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Ciò, infatti,
potrà consentire di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della
scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute.