Sanzioni previste per trasporto abusivo a carico del trasportatore, vettore e committente
Combattiamo insieme gli abusivisti nel tuo interesse e nell'interesse di tutte le aziende che svolgono questo antico mestiere con entusiasmo, serietà e sacrificio.
Come stabilito
dalla legge 298/74, art.26 “E’ vietato esercitare l'attività di
autotrasportatore di cose per conto terzi senza essere iscritto
nell'albo, ovvero continuare ad esercitare l'attività durante il
periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione
dall'albo”. Pertanto, chi viola tale disposizione incorre nelle
seguenti sanzioni: Se è la prima violazione: • Pagamento sanzione in
misura ridotta di Euro 4.130,00; • fermo del veicolo per 3 mesi
richiamando l’art. 214 del CdS. • Pagamento in misura ridotta
ammesso tramite il modulo F23 se vettore straniero (anche UE); se
vettore italiano: trasmissione del verbale al Prefetto. NOTE PER
L’OPERATORE DI POLIZIA STRADALE: E’ ammesso il pagamento in misura
ridotta se la violazione è commessa a bordo di un autocarro
immatricolato all’estero, anche se paese UE, ma l’importo deve
essere devoluto allo stato, perciò per il pagamento deve essere
utilizzata la modulistica F23. Se il vettore è italiano bisogna
trasmettere il verbale al Prefetto competente per la provincia entro
10 giorni per l’irrogazione dell’ordinanza ingiunzione. La
violazione deve essere segnalata agli U.M.C. della provincia di
immatricolazione del veicolo e all’Ufficio provinciale (della
provincia in cui l’impresa ha la sede legale e delle province in cui
l’impresa ha sedi secondarie; stando che l’iscrizione deve avvenire
nella provincia della sede legale, in caso di persona fisica, tale
ufficio sarà quello della residenza della persona fisica) deputato
alla tenuta dell’Albo provinciale degli autotrasportatori. Se la
stessa violazione è già stata commessa nell’arco di 5 anni
precedenti (accertata con provvedimento esecutivo): • Pagamento
sanzione in misura ridotta di Euro 5.164,00; • la confisca
amministrativa del veicolo. • Pagamento in misura ridotta ammesso
tramite il modulo F23 se vettore straniero Se la stessa violazione è
già stata commessa, ma non nei 5 anni precedenti (accertata con
provvedimento esecutivo): • Pagamento sanzione in misura ridotta di
Euro 4.130,00; • la confisca amministrativa del veicolo; • Pagamento
in misura ridotta ammesso tramite il modulo F23 se vettore straniero
(anche UE); se vettore italiano: trasmissione del verbale al
Prefetto. (anche UE); se vettore italiano, trasmissione del verbale
al Prefetto. La violazione è contestata: • nei confronti del VETTORE
7 se viene accertata la mancanza di titolo legale per l'esercizio
dell'attività oppure, • nei confronti del PROPRIETARIO del VEICOLO
se il vettore non è individuabile. • nei confronti del CONDUCENTE se
il vettore è straniero. Al conducente, che di norma non è
responsabile della violazione, non deve essere mossa alcuna
contestazione ma va comunque verbalizzato il fermo del veicolo. Solo
nel caso di autotrasporto abusivo eseguito con autocarro
immatricolato all’estero, tutte le violazioni vanno contestate
direttamente a chi lo conduce.8 Il fermo amministrativo del veicolo,
segue le procedure indicate all’art. 214 del C.d.S. Il veicolo,
perciò, è affidato in custodia al conducente o al proprietario che
non possono rifiutarsi di custodirlo in un luogo idoneo di cui
abbiano disponibilità. In caso di rifiuto o di impossibilità alla
custodia, il veicolo fermato è affidato ad un custodeacquirente
autorizzato.9 Procedura operativa in caso di accertamento di
attività di autotrasporto abusivo. Se si accerta un’attività di
autotrasporto abusivo sono sempre da considerare responsabili in
concorso i seguenti soggetti: • il committente, • il proprietario
della merce • il caricatore (se soggetto diverso) della merce Nei
loro confronti devono essere redatti sempre dei verbali separati per
la violazione degli articoli 26 o 46 della legge 298/74. La
responsabilità del committente, del proprietario della merce e del
caricatore è automatica e si perfeziona solo per il fatto che il
vettore, a cui loro hanno affidato la merce, non è autorizzato
ovvero operi in violazione delle prescrizioni. A nulla possono
rilevare eventuali dichiarazioni da parte di questi soggetti di “non
aver saputo”: in quanto l’impianto normativo attuale obbliga
l’intera filiera ad accertarsi della regolarità del vettore a cui si
affida la propria merce e l’incarico di trasportarla. Alla
violazione consegue, se il committente è un’azienda o ente pubblica
la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce
trasportata (N.B. Non si sequestra la merce se il committente è una
persona fisica!). Si procede ai sensi dell’art. 20 della Legge
689/81. Gli agenti accertatori debbono – si noti che è una procedura
obbligatoria e non rimessa alla discrezione del organo procedente -
procedere al sequestro ai fini della confisca della merce con le
modalità dell’art. 19 della Legge 689/81. Il sequestro non dipende
dall’eventuale accertamento della responsabilità nella commissione
dell’illecito da parte del proprietario della merce, in quanto è una
sanzione accessoria al Committente che per legge è sempre
responsabile12. Il sequestro è disposto come sanzione accessoria al
verbale da redigere nei confronti del Committente. Nel caso di
mancanza dei locali idonei allo stoccaggio e alla conservazione, la
merce può essere affidata in custodia al trasgressore stesso, come
chiarito dalla Circolare ministeriale: “[…]diversamente da quanto
previsto per il sequestro dei veicoli, non contiene (la normativa
N.d.A.) specifiche disposizioni per il sequestro delle merci né
prevede la creazione di magazzini di temporanea custodia come invece
possibile per le cose sequestrate in occasione di controlli doganali
o in operazioni di contrasto al contrabbando. In proposito è stato
acquisito il parere dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza secondo il quale i beni
sequestrati potrebbero essere affidati al soggetto destinatario del
provvedimento ablatorio, limitatamente alle merci che per la loro
natura lo permettano.” Nelle more del provvedimento ablatorio, tale
soggetto potrebbe essere individuato quale amministratore e custode
responsabile delle merci. La merce, se si opta per l’affidamento al
trasgressore, deve essere preventivamente inventariata, fotografata
e sigillata. E’ necessario informare il custode che la dispersione
della stessa, come ogni altra violazione degli obblighi di custodia,
costituiranno un reato penale. Sarebbe opportuno che il medesimo
avviso comparisse anche sui sigilli apposti sulla merce.